Rilevanza probatoria nel processo civile delle registrazioni col cellulare

È sempre più frequente la produzione in giudizio di registrazioni audio di conversazioni aventi rilevanza giuridica. Sul punto deve ormai affermarsi la piena legittimità di tali registrazioni.

Al riguardo, come noto, la giurisprudenza di legittimità si è espressa favorevolmente (tra tutte: Cass. Civ., Sez. Lav. 27424/2014, Cass. Civ., Sez. Lav. 11322/2018; Cass. Civ., Sez. Lav. 11999/2018, Cass. Civ., Sez. Lav. del 2/11/2021; Cass. Civ., Sez. Lav. 28398/2022), aprendosi alla possibilità di utilizzare nel processo civile, e in particolare del lavoro, le registrazioni di colloqui con il datore di lavoro, seppur nel rispetto di alcune condizioni – tutte sussistenti nel caso in questione – e cioè:

  1. Che le registrazioni siano strumentali alla tutela di un diritto e vengano utilizzate per esigenze di difesa (Da ultimo Cass. 11 luglio 2022, n. 28398 che ha anche affermato la legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi
    difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto, Cass. 20 maggio 2021 n. 31204, Cass. 19 febbraio 2019 n. 12534 e Cass. 10 gennaio 2018 n. 11322);

  2. Che almeno uno dei soggetti tra cui la conversazione si svolge sia parte in causa (in mancanza si tratterebbe di intercettazioni che, se non debitamente autorizzate, possono costituire interferenza illecita nella vita privata, e ciò ne impedirebbe totalmente l’utilizzo);

  3. Che venga sempre rispettato e tutelato il segreto aziendale e industriale (tutela della privacy), sì da evitare l’ingiustificata divulgazione di informazioni segrete o riservate di pertinenza del datore di lavoro;

  4. Che le conversazioni non abbiano ad oggetto notizie o immagini riguardanti la vita privata di una persona presso la sua abitazione o altra privata dimora e il lavoratore non operi con modalità di acquisizione invasive. 

Ne consegue, pertanto, che in presenza delle descritte condizioni, le registrazioni prodotte in giudizio acquistano senz’altro valore di piena prova dei fatti denunciati.

Quindi, la registrazione che presenti le caratteristiche appena riferite è del tutto lecita, a prescindere dal consenso degli altri interlocutori e così anche il suo uso ai fini difensivi in ragione della imprescindibile necessità di bilanciare esigenze contrapposte ovvero da una parte la riservatezza, e dall’altra la tutela giurisdizionale del diritto.

Si consideri poi che nel processo civile, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti“.
Sussistono quindi i principi dell’atipicità dei mezzi di prova con l’ammissibilità di prove anche non previste specificamente dalla legge e della loro valutazione da parte del giudice secondo criteri di argomentazione logica convincente il cui percorso viene esplicitato nella motivazione.

Tale norma non significa che dal disconoscimento derivi un divieto di utilizzo della prova, ma semplicemente che le registrazioni, ove non contestate, acquistano valore di prova legale e fanno quindi “piena prova”, sfuggendo al libero apprezzamento del giudice.

A tal proposito va precisato in cosa debba consistere detto disconoscimento.

Sarebbe infatti troppo riduttivo eliminare la possibilità che la registrazione sia prova legale a seguito di una contestazione generica (quale ad esempio “se ne disconosce la conformità a quanto rappresentato”).

Piuttosto va evidenziato che, come affermato in più pronunce dalla Suprema Corte (Cass. 17526/2016, Cass. 18507/2016, Cass. 24613/2019, Cass.) il disconoscimento idoneo a far perdere la qualità di prova alla registrazione, degradandola a mera presunzione semplice, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve concretizzarsi nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e la realtà riprodotta, non essendo sufficiente una dichiarazione non circostanziata.

In particolare è stato affermato (Cass. 19/01/2018 n. 1250) che dove il fatto rappresentato è la voce umana e la sua appartenenza ad un individuo piuttosto che a un altro è necessario che si spieghi perché la registrazione sarebbe inattendibile [non sarebbe specifica una contestazione con la quale si eccepisce l’inutilizzabilità della registrazione dal punto di vista fonico] esponendo quali elementi ne paleserebbero la falsità.

Occorre quindi indicare dettagliatamente in cosa differirebbe la voce e quali siano gli elementi da cui si sospetta l’eventuale falsità della registrazione.

Qualora il disconoscimento sia effettuato correttamente, allora la registrazione non acquista il valore di piena prova, ma deve essere comunque oggetto di prudente valutazione da parte del giudice, in quanto il disconoscimento della conformità ai fatti rappresentati non può impedire al giudice di trarre argomenti di giudizio ove sorretti da elementi gravi, precisi e concordanti.

Valutazione che dovrà considerare le altre prove anche presuntive acquisite, nonché indizi che possano in quel contesto fare ritenere attendibile la registrazione nonostante la contestazione; il giudice potrà quindi disporre la comparizione personale delle parti per valutare direttamente la corrispondenza della voce, valutare la coerenza della registrazione alla stregua di altri elementi acquisiti nel procedimento, disporre una consulenza tecnica di ufficio quando lo ritenga opportuno, ad esempio per verificare l’esistenza o la probabilità di eventuali manomissioni o costruzioni della registrazione.

Non potrà invece in nessun caso ignorare la riproduzione senza dare una adeguata motivazione sulla sua attendibilità, né tanto meno tale motivazione può consistere nella sussistenza del solo rituale disconoscimento operato dalla controparte.

Con riguardo invece a come materialmente la registrazione possa avere ingresso nel processo, ciò che è importante è che essa sia realmente acquisita agli atti nei termini di decadenza stabiliti dalla procedura e quindi che quando sia materialmente impossibile farla confluire nel fascicolo informatico (evento che può verificarsi per le registrazioni che per formato e/o dimensioni non possano essere inserite nel fascicolo informatico con i mezzi messi a disposizione delle parti), la parte si deve tempestivamente attivare per la sua produzione materiale su supporto informatico o analogico, attraverso il deposito in cancelleria, deposito per cui si ritiene che non occorra alcuna previa autorizzazione del giudice, non essendo appunto possibile altro modo.

Sempre per quanto riguarda il processo civile telematico, non possono essere ostative all’ingresso nel fascicolo informatico le cd. regole tecniche sui formati ammissibili previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (che all’art. 12 prevede che “i documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di elementi attivi ed hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34 e che è consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente” ed all’art. 34 che “le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici“), considerato che è perfettamente possibile inserire le registrazioni, in qualsiasi formato siano, come allegato in un file .pdf o compiendo una mera irregolarità che non può dare luogo ad alcuna nullità, che dovrebbe in caso essere espressamente prevista ma così non è, come allegato in un file compresso ammesso.

Quello che è importante, si ripete, è il reale ingresso nel fascicolo telematico senza alterazioni e non la rispondenza a uno dei formati previsti dalle specifiche o il fatto che il computer della cancelleria o del giudice abbia installato il relativo programma di lettura, per quanto ormai tutti i formati audio e video più comuni possano essere letti con i programmi già compresi come accessori del sistema operativo.