Quota di srl: successione a causa di morte
Cosa succede nell’ipotesi di decesso di un socio di srl? La risposta è presto data: in assenza di pubblicità la vicenda successoria non rileva nei confronti della società.
Ma facciamo un passo indietro:
Va innanzitutto richiamato l’art. 2469 del Codice Civile il quale prevede che, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, la partecipazione si trasferisce liberamente per atto tra vivi ma anche mortis causa, con la conseguenza che nelle SRL non è necessario adottare un’apposita clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto, a differenza di quel che avviene nelle società personali laddove, per le partecipazioni dei soci a responsabilità illimitata, vige l’opposto principio della intrasferibilità (anche) mortis causa.
È, quindi, prevista la libera circolazione delle quote.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 2470 cod. civ., l’acquisto mortis causa della partecipazione sociale viene espressamente subordinata alla pubblicità mediante il deposito effettuato a richiesta dell’erede, o del legatario, presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
La pubblicità ha l’effetto di segnare il momento di efficacia del trasferimento nei confronti della società; pertanto il trasferimento avrà effetto dal momento del deposito nel R.I. e fino a tale momento l’erede non sarà legittimato ad esercitare i diritti sociali (non potrà neanche intervenire in assemblea).
La norma non lascia spazio a dubbi: prima del deposito presso il R.I. l’acquisto mortis causa non è opponibile alla società.
Non rileva l’eventuale conoscenza, da parte dell’organo amministrativo, della morte di un socio per effetto di comunicazioni pervenute, ad esempio, da altri soci o dagli eredi stessi; fino a quando gli eredi non avranno depositato il proprio acquisto nel R.I., l’assemblea sarà regolarmente convocata trasmettendo e inviando l’avviso di convocazione al socio che risulta essere tale dal registro delle imprese, benchè deceduto.
Infatti la partecipazione sociale, benché formalmente intestata a soggetto deceduto, non può considerarsi “quiescente”, con la conseguenza che la società dovrà continuare a operare tenendo conto dell’esistenza di detta quota, sia ai fini della convocazione dell’assemblea, sia ai fini dei quorum assembleari.
Analogamente, la partecipazione del socio defunto dovrà essere computata nel calcolo dei quorum deliberativi, quindi le delibere potranno ritenersi validamente assunte qualora il voto favorevole degli altri soci consenta di raggiungere le maggioranze prescritte dalla legge (Quanto alla convocazione, deve darsi conto dell’orientamento che ritiene «nulla la delibera ogni volta che manchi la convocazione anche di un sol socio, nulla rilevando l’eventuale presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci»).
Pertanto, l’acquisto della qualità di socio presuppone tanto l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, quanto il deposito presso l’ufficio del registro delle imprese prescritto dall’art. 2470, comma 1, c.c., senza il quale il trasferimento non è opponibile alla società.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Palermo, in data 30/03/2019, affermando che il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento di una quota sociale mortis causa agli eredi del socio, ha efficacia “costitutiva”: l’art. 2470 c.c., infatti, subordina l’opponibilità alla società dell’acquisita qualità di socio al deposito della richiesta di iscrizione del trasferimento della quota. È opportuno precisare che l’utilizzo, nella predetta sentenza, dell’aggettivo “costitutiva” con riferimento alla pubblicità ex art. 2470 c.c. sembri alludere non tanto ad una vera e propria natura costitutiva della pubblicità (che non sarebbe tale, considerato che il trasferimento non iscritto è comunque efficace inter partes), quanto al fatto che – come si vedrà – la predetta norma deroga alla regola generale della natura dichiarativa della pubblicità nel registro delle imprese di cui all’art. 2193 c.c., che consente di ritenere efficaci gli atti di cui è obbligatoria l’iscrizione, ma che non sono stati iscritti, se si dimostra che i terzi ne fossero a conoscenza (con riferimento a ipotesi in cui la mancata iscrizione non è surrogabile con la prova della conoscenza effettiva si utilizza l’espressione di efficacia costitutiva “secondaria” ).
Sebbene, quindi, il trasferimento della quota di una SRL sia valido ed efficace inter partes indipendentemente dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese (e, prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, dall’annotazione nel libro soci), affinché il trasferimento sia efficace nei confronti della società occorre il deposito della documentazione attestante tale trasferimento nel registro delle imprese.
Ecco che la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l. riveste carattere imperativo, di ordine pubblico economico, avendo la funzione di rendere conoscibili e in qualche misura più trasparenti gli assetti societari del più diffuso tipo di società di capitali, evitando l’opacità che connotava l’iscrizione a libro soci come strumento di legittimazione del socio nei confronti della società. Su questa premessa, il deposito per l’iscrizione (o l’iscrizione) non può essere surrogato dalla conoscenza de facto che la società abbia avuto dell’intervenuto acquisto della quota.
Il trasferimento della titolarità della quota è, quindi, condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esercizio dei diritti sociali in capo all’acquirente, stante il disposto del secondo comma dell’art. 2470 c.c., il quale richiede a tal fine il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese o dell’atto di alienazione inter vivos o, in caso di trasferimento mortis causa, della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione.
I chiamati all’eredità del de cuius, pertanto, acquistano la partecipazione sociale solo al momento dell’accettazione dell’eredità e risultano legittimati all’esercizio dei diritti sociali soltanto con il deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese; a tal proposito si precisa anche che il deposito, presso il registro delle imprese, della documentazione necessaria per rendere pubblico il trasferimento mortis causa può valere come accettazione tacita dell’eredità.
Prima di tale momento gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, essendo soggetti terzi rispetto alla società.
