I pazienti possono registrare la conversazione con il medico?
Sempre più frequentemente, pazienti (o loro accompagnatori) chiedono ai medici di poter effettuare la registrazione della visita a cui si sottopongono. Alcuni, poi, effettuano addirittura la registrazione all’insaputa del medico.
Del resto è sufficiente tenere in tasca o nella borsa un comune smartphone, azionare il tasto di registrazione e tutto quello che il sanitario dice viene memorizzato.
Senza interrogarci sui motivi di tale pratica (secondo taluni per permettere al paziente di riascoltare, successivamente, con calma, diagnosi e prescrizioni, comprendendole meglio; secondo altri, invece, per raccogliere prove di eventuali errori del sanitario da poter utilizzare in un successivo contenzioso legale), ci si domanda se tutto ciò sia lecito.
Quali sono i risvolti giuridici di tale condotta? Che cosa succede se un paziente registra la conversazione col medico a insaputa del professionista?
In assenza di specifiche disposizioni normative o di indicazioni del Garante Privacy, occorre fare riferimento alla disciplina generale sulla registrazioni delle conversazioni.
Sul punto è consolidato l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione per la liceità della registrazione di un colloquio, se effettuata in “luogo pubblico” o “aperto al pubblico” da soggetti “presenti” alla conversazione (cioè chi effettua la registrazione deve partecipare alla conversazione o comunque essere ammesso ad assistervi).
La registrazione è lecita anche se viene effettuata in modalità “covert”, cioè all’insaputa della persona registrata. In fondo la registrazione costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico ed è lecita secondo il principio che chi si rivolge ad un interlocutore (in luogo pubblico o aperto al pubblico) si assume la responsabilità di quello che dice (accettando il rischio di essere registrato da chi è presente al colloquio).
La registrazione tuttavia, deve essere effettuata per fini esclusivamente “personali”. Proprio per questo motivo il soggetto registrante non deve fornire al soggetto registrato alcuna “informativa” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (visto che lo stesso Regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale). Quindi la registrazione (salvo esplicita autorizzazione del soggetto registrato) non può essere divulgata a terzi né diffusa (quindi, ad esempio, non può essere pubblicata sui social network). Può, però, essere utilizzata per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Non è lecita, invece, la registrazione effettuata in un luogo privato o di pertinenza del soggetto registrato (ad esempio, la sua abitazione). Salvo, ovviamente, che non ci sia il suo esplicito consenso.
A tale proposito va precisato che lo studio medico (privato e/o convenzionato) del singolo professionista (ad esempio del medico di medicina generale), alla stregua di ogni altro studio professionale (come quello di un avvocato) è considerato un luogo privato, non aperto al pubblico.
Lo studio professionale quindi, in quanto luogo non aperto al pubblico, sarebbe pienamente equiparabile al domicilio e dunque ugualmente garantito contro illecite interferenze altrui (in tal senso Trib. Roma, sent. n. 19278/2017).
Ad esso, infatti, non accede la generalità indistinta degli utenti ma soltanto i pazienti del professionista con cui sussiste un rapporto di natura fiduciaria. Quindi chi intende registrare deve ottenere il consenso del professionista.
La registrazione di una conversazione avvenuta all’interno dello studio professionale, seppur tra presenti, sarebbe quindi inutilizzabile in giudizio, anche in sede disciplinare, proprio perchè ottenuta in violazione del Codice della Privacy e dei diritti di difesa e inviolabilità del domicilio, costituzionalmente tutelati.
Sono invece luoghi aperti al pubblico quelli afferenti a soggetti pubblici (come gli ambulatori ed i presidi ospedalieri delle ASL) od a soggetti privati (come strutture sanitarie private) il cui accesso è consentito alla generalità degli utenti, pur nel rispetto delle condizioni ed i limiti posti da chi esercita un diritto sul luogo.
