Ex coniugi: scioglimento della comunione su casa familiare

Che tutela ha il coniuge che da solo ha pagato per intero le rate di mutuo per l’acquisto della casa familiare dopo lo scioglimento della comunione?

Accade spesso che successivamente alla separazione personale gli ex coniugi, comproprietari ciascuno al 50% dell’immobile adibito a casa familiare, agiscano per lo scioglimento della comunione su detto immobile.

Ma cosa succede nell’ipotesi in cui per l’acquisto della casa familiare sia stato acceso, da entrambi o da uno soltanto, un mutuo ipotecario le cui rate nei fatti sono state pagate per intero da una soltanto delle parti?

Formalmente la proprietà dell’immobile è suddivisa in parti uguali tra gli ex coniugi, ma di fatto soltanto uno di loro ha sopportato (o sta ancora sopportando) l’onere di pagamento delle rate di mutuo.

Sul punto è intervenuta una pronuncia della Cassazione: la parte che ha sostenuto interamente il costo della rata di mutuo potrà far valere il proprio diritto alla ripetizione di tali somme, nei confronti dell’altra parte, nella misura del 50%.

Facciamo un passo indietro: una volta intervenuta la separazione personale dei coniugi cessa la comunanza di vita tra le parti, il comune progetto di convivenza; vengono meno i principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’articolo 143 C.C., e viene meno la ratio che aveva giustificato l’acquisto della proprietà anche in capo al coniuge che non ha mai sostenuto i costi delle rate di mutuo. 

Ciò posto, se da una parte dovranno ritenersi irripetibili tutte quelle attribuzioni eseguite da uno solo dei coniugi, al fine di concorrere alla realizzazione un progetto di vita in comune, dall’altra invece “la ripetibilità potrà essere fatta valere dalla data della separazione per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli (Cass. III Sez. Civ. Sent. n. 5385/2023) 

È quindi pacifico che qualora le parti stabiliscano, con finalità solidaristiche, assistenziali e di mantenimento un accollo integrale del mutuo in capo a uno di loro, e qualora ciò venga chiaramente ed esplicitamente previsto in accordo, con un riferimento esplicito nessuna somma sarà ripetibile dal coniuge pagante/adempiente.

Qualora invece il pagamento per intero del mutuo non avvenga in adempimento dell’obbligo di contribuzione familiare, né tanto meno rappresenti una forma di donazione indiretta a favore dell’ex coniuge, allora le somme saranno ripetibili.

È necessario, si ribadisce, che le condizioni di separazione prevedano espressamente che una parte si faccia carico interamente della quota di mutuo dell’altra, quale adempimento dell’obbligo di contribuzione familiare.

In mancanza di ciò l’integrale pagamento a carico di uno solo delle parti non può valere quale implicita rinuncia di questa a chiedere un regresso/ripetizione all’altra parte, le somme che nel contempo ha versato a titolo di rate di mutuo.

Una volta cessata la comunanza di vita tra i coniugi viene meno la causa che aveva giustificato l’acquisto del diritto di proprietà in capo alla parte (non pagante), con conseguente obbligo di quest’ultima di indennizzare l’altra parte (pagante) della correlativa diminuzione patrimoniale subìta per far per far fronte ai costi inerenti l’acquisto dell’immobile. 

Sarà quindi ripetibile a partire dalla data di separazione il 50% di ogni singola rata di mutuo già pagata, e delle residue, sino alla concorrenza del saldo.

In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale Civile di Siracusa, in un giudizio da noi promosso per lo scioglimento della comunione su un immobile destinato a casa familiare delle parti, ex coniugi.

Si trattava di una casa acquistata dalla coppia (e quindi la cui proprietà era di entrambi al 50%) con un mutuo ventennale a carico di uno solo dei coniugi; la coppia esattamente 4 anni dopo detto acquisto chiedeva la separazione personale. 

Il Giudice Civile del Tribunale Ordinario di Siracusa, sulla base dell’iter logico-giuridico qui illustrato, accoglieva la domanda del nostro assistito in merito alla ripetibilità, nella misura del 50%, delle somme da questi pagate quali rate di mutuo.