Comunicare per curare: il valore del tempo nella relazione medico-paziente
La Legge n. 219 del 2017, nota come “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, ha rappresentato un passo importante nel campo della bioetica e dei diritti dei pazienti in Italia.
Tra i vari commi di questa legge, il comma 8 dell’art.1, merita un’attenzione particolare per le sue implicazioni nella gestione dei trattamenti sanitari e del rapporto tra medico e paziente.
Il comma 8, dell’articolo 1 recita: “il tempo della comunicazione è tempo di cura”, sintetizzando quanto già affermato, nel medesimo senso, dal codice deontologico medico del 2014 (articolo 20).
“La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”.
L’enunciato del comma 8 art 1 della legge 219 del 2017, sottolinea, dunque, come l’importanza del “tempo” dedicato alla comunicazione tra medico e paziente risulti essenziale ai fini di poter garantire il diritto del paziente ad consentire o rifiutare il trattamento sanitario, anche in presenza della DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), qualora il paziente sia in condizioni di poter esprimere la propria volontà.
Il “tempo della comunicazione” va inteso nel senso che il medico, fornendo un’informazione comprensibile ed esaustiva del trattamento sanitario, consente al paziente, di esercitare il diritto all’autodeterminazione sanitaria, attraverso lo strumento del consenso informato.
A tal riguardo, la Terza Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 28985 del 2019, affronta in modo significativo il tema del tempo di cura, del consenso informato e del danno risarcibile, offrendo spunti importanti per la tutela dei diritti dei pazienti.
In primo luogo, la Corte evidenzia che il consenso informato deve essere non solo un atto formale, ma un processo attivo in cui il paziente è adeguatamente informato e ha il tempo sufficiente per assimilare le informazioni ricevute. Questo aspetto è cruciale, poiché un’informazione affrettata o superficiale può compromettere la capacità del paziente di prendere decisioni consapevoli riguardo alla propria salute.
La sentenza sottolinea anche che, qualora il consenso non sia stato ottenuto in modo adeguato, il paziente potrebbe avere diritto a un risarcimento per i danni subiti. Non si tratta solo di danni materiali legati a conseguenze fisiche, ma anche di danni morali, legati alla violazione della dignità e dell’autonomia del paziente. La Cassazione riconosce quindi un ampio spettro di danni risarcibili, sia del diritto alla salute che del diritto all’autodeterminazione.
Resta in capo al paziente l’onere processuale di provare che, se adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario.
In sintesi, questa pronuncia della Cassazione segna un passo importante verso una maggiore responsabilizzazione degli operatori sanitari nel garantire che i pazienti siano informati in modo chiaro e abbiano il tempo necessario per comprendere le implicazioni delle loro scelte. Essa riafferma l’importanza di un approccio centrato sul paziente, nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti, contribuendo a una cultura della cura più consapevole e rispettosa.
