Rettifica anagrafica e unioni civili: la corte di legittimità fa finalmente un passo avanti
Con la sentenza n. 66/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, comma 26, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze) nella parte in cui stabilisce che la rettifica anagrafica del sesso comporta automaticamente lo scioglimento dell’unione civile. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non prevede la possibilità per il giudice di sospendere gli effetti dello scioglimento nel caso in cui le parti esprimano il desiderio di sposarsi, fino alla celebrazione del matrimonio.
Il Tribunale di Torino, chiamato a decidere su una rettifica anagrafica del sesso e sulla richiesta di trasformazione dell’unione civile in matrimonio, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo all’art. 1, comma 26 della Legge n. 76 del 2016. La norma in questione stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, l’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie automaticamente, senza consentire la conversione diretta in matrimonio, anche se le persone coinvolte lo desiderano.
Nel caso in esame, la persona che chiedeva la rettifica del sesso aveva dichiarato di essere in transizione da uomo a donna e aveva chiesto, se la domanda fosse stata accolta, che l’unione civile venisse trasformata in matrimonio. Il Tribunale ha rilevato che la coppia, una volta sciolto il vincolo a causa della rettifica del sesso, si sarebbe trovata in una situazione di “vuoto di tutela” tra il passaggio della sentenza di rettifica e la successiva celebrazione del matrimonio, nel caso in cui volesse mantenere il legame giuridico.
La Corte Costituzionale ha quindi sollevato la questione, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione e agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, criticando l’art. 1, comma 26 della Legge n. 76/2016 e altre disposizioni che non prevedono che le parti possano, in caso di accoglimento della richiesta di rettifica, esprimere congiuntamente la volontà di unirsi in matrimonio, senza interruzioni tra l’unione civile e il matrimonio.
La Corte ha osservato che la possibilità di trasformare un’unione civile in matrimonio senza soluzione di continuità era riservata solo ai coniugi, in base all’art. 1, comma 27 della stessa legge, che consente ai coniugi di trasformare il matrimonio in unione civile dopo la rettifica anagrafica, senza interruzioni giuridiche.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel processo attraverso l’Avvocatura dello Stato, ha contestato la legittimità della questione sollevata, sostenendo che la situazione della coppia unita civilmente non fosse direttamente comparabile a quella dei coniugi che desiderano trasformare il matrimonio in unione civile, e che nulla impediva comunque alle parti di sposarsi in un momento successivo.
Nonostante la difesa dello Stato, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, affermando che l’automatico scioglimento dell’unione civile a seguito della rettifica del sesso creava un vuoto giuridico che contrasta con il diritto inviolabile della persona alla propria identità. Questo vuoto potrebbe compromettere la continuità del legame giuridico, sacrificando il vissuto della coppia e creando rischi irreparabili per la realizzazione del matrimonio.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che l’ufficiale di stato civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rettifica, dovrà annotare la sospensione degli effetti dello scioglimento dell’unione civile, se disposto dal giudice, per un periodo massimo di 180 giorni, in attesa della celebrazione del matrimonio.
Infine, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70-octies, comma 5 del d.P.R. n. 396/2000, in quanto non prevede che l’ufficiale di stato civile annoti la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell’unione civile, qualora sia disposta dal giudice, fino alla celebrazione del matrimonio, con un limite massimo di 180 giorni dalla rettifica.
