Revisione prezzi, derogabilità e Correttivo appalti

Le modifiche in tema di revisione prezzi contenute nel Correttivo appalti, già oggetto di parere consultivo del Consiglio di Stato, hanno suscitato qualche perplessità in ordine alle modalità di applicazione della relativa disciplina ai contratti già stipulati in pendenza del d.lgs. n. 36 del 2023 entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Tali perplessità sono sorte anche per effetto di alcune anomalie riscontrate nei testi dei contratti di importanti stazioni appaltanti, tra cui RFI, laddove le disposizioni in tema di revisione prezzi risultano difformi rispetto a quelle sancite dal legislatore con l’art. 60.

Ma andiamo con ordine. Occorre premettere che in tema di revisione prezzi, attualmente, il nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 36/2023) all’art. 60, individua uno specifico procedimento che, per quanto di interesse, al comma 1° e 2° prevede che:

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.

Tale disposizione è chiara nel prevedere che in caso di aumento e variazione dell’opera oltre il 5% dell’importo complessivo del contratto, la revisione deve essere riconosciuta per l’80% di tutta la variazione, comprensiva del 5% variato.
Esemplificando, se:
• il prezzo originario è 100U;
• variazione del prezzo è 10U. Quindi prezzo 110U;
• per cui variazione 10 U> al 5%;
• revisione da riconoscere pari all’80% di 10U.

Il descritto procedimento è applicabile ai contratti di appalto soggetti al d.lgs. n. 36 del 2023, nonché, nella sua versione integrale e senza possibilità di deroghe, anche per i settori speciali come d’altronde sancisce l’art. 141, comma 3, lett. e), secondo cui:

3. Ai contratti di cui al presente Libro (n.d.a. settori speciali) si applicano, oltre alle sue disposizioni: .omissis..;
e) nell’ambito del Libro II, Parte II, gli 
articoli 5760 e 61.

Per gli effetti, la normativa pubblica di cui al d.lgs. 36 del 2023, salvo diversa previsione di legge, deve intendersi inderogabile. In difetto di diversa previsione di legge, come nel caso di specie, nessuna amministrazione committente può derogare e/o modificare i contenuti ivi previsti, come risulta pacificamente per consolidata giurisprudenza (cfr. Corte Cost., sentenza n. 23/2022, Corte Cost., sent. n. 114 del 2011, Corte Cost., sent. n. 45 del 2010).

Depone ancora a favore dell’inderogabilità del regime di revisione prezzi, anche la più recente giurisprudenza amministrativa che qualifica le disposizioni in tema di revisione, quali norme imperative destinate ad operare anche in assenza di una specifica pattuizione o addirittura in presenza di pattuizioni contrarie (cfr T.A.R. Sicilia-Catania n. 2544/2023, sebbene con riferimento all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006).

Ciò premesso in ordine all’inderogabilità della disciplina in questione, suscita qualche perplessità, come anticipato, la formulazione equivoca contenuta in alcuni dei più recenti contratti, ad esempio, di RFI, i quali, in tema di revisione prezzi, pur richiamando l’art. 60 citato, sembrano contemplare un “trattamento” peggiorativo per l’appaltatore.

Nel dettaglio, le clausole tipo che riscontrano gli operatori del settore nei contratti suddetti sono del seguente tenore: “Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, la Soglia, la revisione verrà applicata nella misura dell’80% dell’eccedenza della Soglia stessa in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento”.

Premesso che la soglia nella disposizione contrattuale citata viene fissata sempre al 5%, ciò che sembrerebbe differire, rispetto alla disciplina “ordinaria” è che il riconoscimento della revisione prezzi pari all’80% della variazione, non contemplerebbe anche il 5% della variazione, ma solo l’eccedenza della stessa.
Esemplificando, se:
• il prezzo è 100U;
• variazione del prezzo è 10U. Quindi prezzo 110U;
• per cui variazione 10 U> al 5%;
• revisione da riconoscere pari all’80% di 5U.

È evidente che la formulazione delle clausole di cui sopra, come evidenziato, rischia di generare equivoci che contrasterebbero con la portata generale della norma inderogabile prevista all’art. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Né tanto meno, onde evitare sterili eccezioni, può soccorrere la presunta nuova formulazione dell’art. 60, come modificata con il Correttivo appalti, di contenuto simile a quella dei contratti citati.

A tal riguardo, occorre precisare quanto segue:

a) la modifica della disposizione di cui al Correttivo appalti (provvedimento ancora neanche entrato in vigore e addirittura affetto da qualche dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Consiglio di Stato in sede consultiva), determina un procedimento nuovo rispetto alla versione precedente.
In tal senso, è stato chiaro il Consiglio di Stato in sede consultiva laddove viene affermato che “Non si tratta di una disposizione ispirata a finalità di chiarimento (come sembra in qualche modo ventilare la relazione illustrativa, che fa parola della opportunità di “chiarire con maggior evidenza”) ma di una innovazione significativa.” dal momento che “nella formulazione attualmente vigente, relativamente al quantum, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata all’80% “della variazione stessa”, mentre “per contro, nella nuova versione, l’aumento (o il decremento) si determina nella misura dell’80% della sola variazione eccedente la soglia”;

b) per gli effetti, se trattasi (quella del correttivo) di disposizione nuova, in virtù dei meccanismi di applicazione delle leggi nel tempo, deve ritenersi che per tutti i contratti sottoposti al d.lgs. n. 36 del 2023, sino all’entrata in vigore del correttivo appalti, il regime di revisione prezzi sarà quello vigente attualmente ed entrato in vigore dal 1° luglio 2023, data originaria di entrata in vigore del nuovo codice appalti;

c) ulteriore conseguenza, è che la disciplina originaria dell’art. 60 (e non ancora modificata dal correttivo) non potrà essere derogata per le ragioni sopra espresse e neanche per i settori speciali, ai sensi dell’art. 141 citato;

d) infine, l’eventuale nuovo regime di revisione troverà (verosimilmente) applicazione in coerenza con la disciplina transitoria prevista dal correttivo e, quindi, per i contratti successivi all’entrata in vigore del provvedimento.

Per gli effetti, sulla scorta di quanto sopra e avuto riguardo a quanto opportunamente segnalato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, sembra si possano formulare le seguenti conclusioni:

1) per tutti i contratti sottoposti al d.lgs. n. 36 del 2023, versione originaria e attuale, in tema di revisione prezzi si applicherà l’art. 60 senza possibilità di poter derogare al meccanismo ivi previsto stante il carattere imperativo del regime individuato dal legislatore;

    2) per i contratti successivi all’entrata in vigore del Correttivo appalti e secondo la disciplina transitoria che sarà ivi prevista, si applicherà (ove confermato) il regime di revisione prezzi attualmente contenuto nella proposta di correttivo appalti.