Rinunce professionali per la famiglia: determinanti in materia di assegno divorzile
Con la recente ordinanza n. 18506/2024 dell’8 luglio 2024, la Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza nel diritto di famiglia, segnando un significativo cambiamento nella valutazione delle rinunce professionali fatte da un coniuge in favore della famiglia ai fini dell’assegno divorzile.
L’assegno divorzile è disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge sul Divorzio (898/1970), il quale stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Nel fare ciò, il Tribunale deve tenere a mente una serie di criteri: “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Tale disciplina è stata oggetto nel corso del tempo di diversi interventi giurisprudenziali.
Tra i più noti ricordiamo la sentenza n. 18287/2018 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la quale respingendo l’impostazione della sentenza Grilli (Cass. n. 11504/2017), che connotava l’assegno divorzile come sostegno assistenziale all’altro coniuge – lo “scopo del contributo mensile successivo al divorzio non è più garantire lo stesso «tenore di vita» goduto durante il matrimonio, ma solo l’autosufficienza economica” – segnava già una svolta, nell’affermare che l’assegno divorzile non ha solo natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.
La Cassazione, oggi, con la sentenza in commento, ribadendo il suesposto consolidato principio, afferma che il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro, anche attraverso la rinuncia a proprie prospettive professionali, deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.
Il sacrificio dato alla famiglia anche tramite la rinuncia a opportunità professionali deve essere considerato, dunque, quale contributo significativo al patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge. Tali rinunce, se motivate da esigenze familiari e condivise, devono essere considerate per determinare l’assegno divorzile.
L’assegno divorzile, pertanto, non è solo una misura assistenziale per garantire al coniuge più debole un sostegno economico, ma ha anche lo scopo di compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio, come la scelta di rinunciare alla propria carriera.
La Corte poi, dopo aver stabilito che “Ai fini del diritto all’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non è attribuito rilievo specifico alle motivazioni delle rinunce professionali per la dedizione alla famiglia, non essendo, a tal fine, richiesto che la suddetta rinuncia da parte dell’ex coniuge sia espressamente motivata in funzione dell’impegno per la famiglia… stabilisce una serie di requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare del riconoscimento economico derivante dalle rinunce professionali, requisiti che garantiscono che le scelte compiute durante il matrimonio siano valutate in modo equo e giusto:
- il rapporto causale tra tale rinuncia e l’impegno familiare;
- che la scelta sia condivisa tra i coniugi;
- e che, attraverso essa, il patrimonio comune o dell’altro coniuge si sia incrementato in ragione della dedizione esclusiva al lavoro del coniuge, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto alla stessa scelta.
L’evoluzione normativa, dunque, che prevede l’inclusione delle rinunce professionali tra i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile consente una più equa ponderazione del contributo effettivo apportato da ciascun coniuge alla vita familiare, (ri)compensando, così, le scelte fatte in nome della famiglia.
